Le multe per eccesso di velocità sono legittime anche se gli autovelox non sono sottoposti a controlli di taratura. Lo ha sancito la Corte di Cassazione. L’ordinanza numero 15603 dello scorso 17 settembre non lascia spazio a interpretazioni: «In tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 del Codice della Strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura». Nessun obbligo di tarare l’apparecchio che rileva la velocità dei veicoli in transito, basta solo l’omologazione.
Nell’ordinanza gli ermellini approfondiscono la questione, chiarendo i motivi di questa decisione: «Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie». Le speranze di vincere il ricorso sono quindi nulle se ci si appella alla mancata taratura. Meglio pagare subito il verbale. Secondo la Corte di Cassazione, la validità degli accertamenti effettuati dall’autovelox non può essere messa in dubbio dall’assenza di controlli periodici. L’omologazione dell’apparecchio, insomma, non “scade” mai.
Per avere qualche chance di ottenere l’annullamento della multa occorre accertare il malfunzionamento dello strumento o il difetto di costruzione. Resta sempre il margine di tolleranza che si applica ai rilevamenti della velocità, pari al 5%. Una riduzione minima, ma a volte fondamentale per evitare una multa. Non possono però essere utilizzate apparecchiature con una tolleranza strumentale superiore al 5%.