La procedura di risarcimento ordinario in seguito a un sinistro stradale comporta che il soggetto che ha subìto dei danni affidi l’intera pratica alla compagnia assicurativa con cui il responsabile dell’incidente ha stipulato la polizza RCA.
Un’alternativa alla procedura ordinaria è il risarcimento diretto, mediante il quale il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria compagnia per ricevere la somma corrispondente al danno subito, accorciando così i tempi del rimborso.
Prima di effettuare la denuncia, è bene che l’assicurato si accerti se tra le garanzie accessorie previste in polizza ci sia anche la Tutela legale, che in tal caso procederà per suo conto alla pratica di rimborso.
Risarcimento ordinario: danni materiali
Nel caso in cui si siano verificati unicamente dei danni materiali, alla compagnia assicurativa della controparte viene inoltrata la richiesta di risarcimento con i dati della persona danneggiata. Nella richiesta deve essere presente anche una dettagliata descrizione dell’incidente, e deve essere specificato dove si trovava al momento il veicolo, in modo tale che possano essere eseguite le ispezioni, se reputate necessarie. Va ricordato che tali ispezioni devono essere effettuate entro i cinque giorni successivi (non vengono calcolati i giorni feriali): dopodiché, una volta che tale limite è stato superato, il danno deve essere liquidato dalla compagnia in seguito alla presentazione delle fatture di riparazione.
Risarcimento ordinario: danni alle persone
Diverso è il caso di un risarcimento ordinario previsto per circostanze in cui siano stati causati danni a una o più persone. Nella richiesta che viene trasmessa dalla compagnia assicurativa vanno indicati i dati dei soggetti danneggiati o eventualmente morti, insieme con la spiegazione dei fatti. Non devono mancare i certificati medici, inclusi quelli di avvenuta guarigione. Nell’eventualità in cui la guarigione comporti tempi lunghi, è richiesto l’invio dei certificati a cadenze periodiche: la pratica potrà essere ritenuta chiusa solo dopo la guarigione, e a quel punto decorreranno i termini di liquidazione.
Risarcimento ordinario: i tempi
Per le pratiche di risarcimento ordinario relative a incidenti stradali, il periodo di prescrizione previsto è pari a 2 anni. Nel caso in cui la documentazione non sia considerata completa dalla compagnia assicurativa della parte contestata, invece, il sollecito di ulteriori allegati deve avvenire entro e non oltre 30 giorni. La compagnia è tenuta a far sapere alla controparte se è intenzionata a proporre un’offerta o meno: nel primo caso deve formularla, mentre nel secondo caso deve fornire le motivazioni del rifiuto.
In presenza di un modulo di constatazione amichevole debitamente compilato, i termini da rispettare sono pari a 30 giorni dal momento in cui la documentazione è stata ricevuta; diventano 60, invece, in presenza di danni alle cose (ma non alle persone) e 90 in presenza di danni anche a persone.
Il danneggiato può decidere di accettare o di rifiutare la proposta di risarcimento che proviene dalla compagnia (o anche non rispondere). In ogni caso, la somma offerta dovrà essere versata entro 15 giorni.