Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso in caso di incidente, attiva dal 1° febbraio 2007, che sostituisce il vecchio sistema del CID (Convenzione Indennizzo Diretto). Attraverso il risarcimento diretto il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito.
Questa procedura è un importante vantaggio per l’assicurato e si applica ai seguenti casi:
l’incidente deve aver coinvolto solo due veicoli; entrambi devono essere regolarmente assicurati, immatricolati in Italia e identificati (cioè bisogna conoscerne la targa); le eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri devono essere lievi, non devono cioè superare il 9% di invalidità permanente.
Precisiamo che in questo caso, il danneggiato farà comunque richiesta di risarcimento diretto alla propria compagnia, la quale, una volta valutata l’entità delle ferite, provvederà, se l’invalidità risulta superiore al 9%, a fare richiesta di risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro.
La richiesta di risarcimento deve essere consegnata alla propria compagnia: a mano, spedita con lettera raccomandata o via fax; o se l’Assicurazione lo consente, può essere inviata tramite posta elettronica.
Una volta ricevuta la richiesta, l’assicuratore ha a disposizione 60 giorni – che diventano 30 se entrambi i conducenti hanno sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole – per formulare un’offerta di risarcimento per danni alle cose o al veicolo; i giorni salgono a 90 giorni per i danni alle persone. Precisiamo che per i danni alla persona i giorni rimangono comunque 90, anche in presenza della constatazione amichevole.
Negli altri casi, invece, si applicherà la procedura ordinaria di risarcimento, perciò il danneggiato dovrà fare richiesta di rimborso alla compagnia del veicolo responsabile.