Negoziazione assistita e mediazione
La negoziazione assistita è uno strumento che viene utilizzato per risolvere controversie senza che vi sia la necessità di fare riferimento a un giudice. Essa è obbligatoria per le cause di risarcimento per i danni provocati dalla circolazione di un veicolo, qualunque sia il loro valore e a prescindere dal tipo di assicurazione auto.
In tale situazione, l’invito alla negoziazione è previsto sempre al posto dell’invito alla mediazione. Le controversie per cui si ricorre alla negoziazione assistita non devono avere a che fare con i cosiddetti diritti indisponibili, che sono quelli che non possono essere ceduti e trasmessi ad altri, quelli irrinunciabili e quelli che non possono essere usucapiti: tanto per fare qualche esempio, il diritto agli alimenti, il diritto alla riservatezza o perfino il diritto alla vita. Per saperne di più in tema di tutela legale e le garanzie accessorie acquistabili, rimandiamo agli articoli dedicati su Chiarezza.it.
Quando la negoziazione assistita è obbligatoria
Si parla di negoziazione assistita obbligatoria nel caso in cui la legge ritenga che essa sia indispensabile prima di andare in giudizio, e cioè di un processo: in termini tecnici, questo concetto è noto come condizione di procedibilità della domanda. In parole più semplici, invece, vuol dire che una persona che è intenzionata a trascinare in tribunale un’altra in alcune circostanze non lo può fare se prima non è stata tentata la strada della negoziazione assistita. Essa prevede che la parte che vuole intraprendere una causa inviti alla negoziazione l’altra parte, un po’ come succede nel caso della mediazione civile e nel caso della mediazione commerciale.
Quali sono gli obblighi della negoziazione assistita
Nella negoziazione assistita obbligatoria, l’obbligo non impone di raggiungere un accordo a tutti i costi: esso riguarda l’invito a negoziare. Nel caso in cui la negoziazione assistita non produca un accordo, la parte interessata potrà fare causa all’altra. L’obbligo di negoziazione è assolto sia nel caso in cui la parte invitata accetti, sia nel caso in cui la parte invitata non fornisca una risposta nei 30 giorni successivi, sia nel caso in cui la parte invitata rifiuti l’invito a negoziare.
Qual è la differenza tra la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita.
Il rapporto tra la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita è di tipo facoltativo, nel senso che i soggetti coinvolti possono decidere se optare per una procedura o per l’altra; ma, volendo, è possibile esperire tutte e due le vie, se una non produce alcun accordo. Nel caso in cui l’invito alla negoziazione assistita non venga avanzato prima della domanda giudiziale, non si può procedere: a meno che non sia il giudice a rilevare d’ufficio l’improcedibilità, essa deve essere eccepita dal convenuto in giudizio, ma in ogni caso non dopo la prima udienza.
Quando non si può ricorrere alla negoziazione assistita
L’obbligo di negoziazione assistita è esclusa per i casi di esercizio in sede penale dell’azione civile, per i procedimenti per ingiunzione, per il giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo, per le cause di fronte al giudice di pace per un valore non superiore ai 1.100 euro e per le cause relative a obblighi che derivano da contratti tra professionisti e consumatori.
Quando c’è bisogno degli avvocati
La presenza degli avvocati è obbligatoria sempre: l’elemento principale della negoziazione, infatti, è rappresentato proprio dall’obbligo di assistenza di un legale (o anche più di uno). Gli avvocati sono tenuti a certificare e ad autenticare le sottoscrizioni autografe delle parti, la conformità della convenzione all’ordine pubblico e la dichiarazione di mancato accordo. Il dovere deontologico dei legali è quello di informare i propri clienti, nel momento in cui l’incarico viene conferito loro, in relazione all’opportunità di optare per la convenzione di negoziazione assistita.
Come si avvia la negoziazione assistita obbligatoria
Dopo che il legale della parte che vuole agire in giudizio ha informato il proprio cliente dell’obbligo della negoziazione assistita, è necessario trasmettere l’invito alla controparte. La legge non stabilisce le modalità di spedizione dell’invito (con raccomandata o in altro modo). Nell’invito devono essere indicati l’oggetto della controversia e l’avvertimento che un rifiuto o una mancata risposta potrebbero legittimare una condanna al risarcimento dei danni o comunque essere valutati dal giudice per stabilire a chi spetti il pagamento delle spese legali. La controparte può scegliere se accettare, rifiutare o non rispondere all’invito. La negoziazione si articola in tre fasi:
- vengono delineate le posizioni delle due parti;
- le parti illustrano le proprie ragioni e specificano se hanno intenzione di arrivare a una soluzione transattiva o meno;
- viene redatto l’accordo.
La negoziazione assistita in ambito assicurativo
Anche il Codice delle assicurazioni è finalizzato a evitare – quando è possibile – le cause giudiziarie: ecco perché la negoziazione assistita è ammessa anche nel contesto assicurativo. Nel caso in cui una raccomandata che richiede a una compagnia di assicurazioni un risarcimento danni non ottenga risposta o ottenga una risposta negativa, chi l’ha inviata può propendere per il procedimento di negoziazione assistita prima di arrivare alla lite giudiziale.