Quando l’automobilista ritiene ingiusta una multa può ricorrere alla contestazione. Una contravvenzione può essere contestata tramite il giudice di pace o il prefetto; sono due vie alternative, ma differenti tra loro.
Se l’automobilista decide di fare di ricorso al giudice di pace è necessario che presenti la contestazione della multa entro 60 giorni dalla notifica nella città in cui è avvenuta l’infrazione. E’ necessario pagare un contributo fisso di 30 euro più 8 euro di bolli.
Al momento dell’udienza si può presiedere in prima persona o farsi rappresentare da un avvocato. Se il ricorso viene accolto dal giudice di pace allora la multa è cancellata e il contributo fisso di 38 euro viene rimborsato. Se invece il ricorso viene respinto allora è necessario pagare la multa.
Anche il ricorso al prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica della multa nella città in cui è avvenuta l’infrazione. A differenza del ricorso al giudice di pace, però, il ricorso al prefetto non prevede il pagamento di un contributo fisso.
Si distinguono due casi:
- se il ricorso viene inviato al prefetto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il prefetto dovrà emettere la sentenza entro 120 giorni dal ricevimento degli atti;
- se il ricorso viene depositato presso il comando delle forze dell’ordine a cui appartiene l’agente che ha accertato la multa, il prefetto dovrà emettere giudizio entro 150 giorni.
Se il ricorso viene accolto dal prefetto la multa viene cancellata; se il prefetto lo respinge la multa viene confermata e l’utente è tenuto al pagamento del doppio della multa originaria.
Qualora il prefetto non emettesse la sentenza nei tempi previsti dalla legge, il ricorso è considerato accolto secondo il principio del silenzio-assenso, se invece respinge il ricorso oltre i tempi di legge è necessario rivolgersi ad un giudice di pace per far cancellare la multa.