Quando dobbiamo cambiare l’auto e siamo alla ricerca di una nuova vettura, spesso rimaniamo sorpresi per la quantità di rassicurazioni che ci sono proposte dai concessionari e dalle case automobilistiche circa le garanzie dei vari veicoli.
Tre anni o centomila Kilometri, auto sostitutiva, rimorchio gratuito e assistenza in tutte le officine convenzionate, sono solo alcune delle più comuni.
Sicuramente le garanzie aggiuntive sono un ottimo incentivo per convincerci ad acquistare un’auto, ma cosa succede se il motore fa le bizze o se la portiera non si chiude? Come si comporta la casa costruttrice e quali sono le nostre tutele?
Esiste un Decreto legislativo il 24/2002 che disciplina la garanzia per i beni mobili.
Secondo questo il venditore deve garantire che il bene sia idoneo all’uso normale, che sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e possieda la qualità del modello e che abbia le qualità e le prestazioni abituali dei beni dello stesso tipo.
In caso di difetto di queste condizioni il consumatore ha diritto:
Al ripristino della conformità mediante la riparazione in un tempo congruo o la sostituzione senza spese del bene. Alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
La durata minima del periodo di garanzia è pari a due anni e il cliente ha due mesi di tempo dalla scoperta del difetto per comunicarlo al concessionario.
Nel caso si stia acquistando un’auto usata, le stesse regole valgono se si tratta con un venditore professionista, la garanzia dovrà coprire oltre i difetti dell’auto anche altre situazioni riguardanti la vendita di un’auto usata.
Se la compravendita avviene tra privati, resta in vigore l’articolo 1490 del Codice Civile secondo il quale il venditore deve garantire che l’auto sia immune da vizi che la rendano non idonea all’uso o ne diminuiscano notevolmente il valore.