Domande e risposte sull’assicurazione auto:
No, l’assicurazione Responsabilità Civile Auto o rca è obbligatoria per legge. Ricorda quindi che, se conduci un veicolo senza assicurazione RCA, rischi di incorrere in una multa molto salata e nel sequestro del mezzo di trasporto. Anche se, a decorrere dal 18 ottobre 2015, non è più obbligatorio esporre il contrassegno rilasciato dalla compagnia assicuratrice (il “tagliando”), c’è ancora l’obbligo di portarlo con sé ed esibirlo in caso di controlli.
Innanzitutto, ricordiamo di nuovo che non è consentito circolare con un veicolo non coperto da assicurazione RCA. Se invece non utilizzi la vettura, i casi sono due: se la parcheggi in uno spazio privato, come in un box o garage, non sei obbligato ad assicurarla, mentre se lasci l’auto su una strada pubblica è necessario comunque stipulare una polizza RCA. Puoi confrontare le polizze delle principali compagnie sul comparatore assicurativo di Chiarezza.it.
Sì, visto l’obbligo per l’automobilista di assicurare il proprio veicolo, la norma stabilisce anche che le compagnie assicurative hanno il dovere di stipulare i contratti richiesti da chiunque possegga un’auto circolante sul territorio italiano, compreso chi vive nelle zone più a rischio.
La compagnia di assicurazione potrà chiederti la carta di circolazione, la fotocopia della patente di guida, il codice fiscale o un documento d’identità, ma sarà l’assicurazione stessa a chiederti nel dettaglio la documentazione per concludere la polizza assicurativa. Ricordiamo che dal 1 luglio 2015 non è più necessario fornire l’attestato di rischio, che le compagnie assicurative possono consultare online tramite banca dati.
Le due tipologie di assicurazione auto si differenziano essenzialmente per le modalità di vendita della polizza: con un’assicurazione tradizionale, la polizza assicurativa si acquista con l’intermediazione di un agente presso una delle agenzie della compagnia; con un’assicurazione diretta, invece, c’è il vantaggio di poter acquistare la polizza auto tramite canali diretti, quindi telefonicamente o direttamente sul sito internet della compagnia.
Le polizze a consumo rappresentano un vantaggio per l’automobilista che utilizza l’auto solo occasionalmente, dal momento che il premio si paga in proporzione ai giorni dell’anno in cui effettivamente si utilizza il veicolo o ai chilometri percorsi. Un’assicurazione temporanea, in particolare, può garantire una copertura di pochi giorni, mensile, trimestrale, semestrale o comunque inferiore rispetto alle tradizionali assicurazioni RCA (che è di solito annuale). L’assicurazione auto a km, invece, prevede il pagamento di una tariffa personalizzata calcolata in base ai chilometri effettuati nel periodo di copertura, rilevati da un sistema GPS installato sul veicolo assicurato.
Con il termine “contraente” si intende l’intestatario della polizza, mentre il “conducente abituale” è la persona che utilizza principalmente il veicolo assicurato. Di conseguenza, contraente e conducente abituale possono anche non coincidere.
L’espressione “guida esclusiva” si utilizza per dichiarare alla compagnia assicurativa che solamente una persona, in esclusiva, utilizzerà l’auto. È una formula che permette di risparmiare notevolmente sul costo dell’assicurazione, ma attenzione: in caso di incidente, se venisse rilevata la presenza alla guida di una persona diversa dal guidatore indicato, la compagnia potrà avvalersi del diritto di rivalsa, chiedendo un rimborso al contraente.
Il contraente è la persona a cui è intestata la polizza assicurativa, il proprietario è il soggetto a cui è intestato il veicolo assicurato. Dunque una persona che possiede un veicolo non deve essere necessariamente il contraente della polizza per tale veicolo.
No. Per poter trasferire la polizza da un’auto all’altra, il proprietario deve essere lo stesso, a meno che non si tratti del coniuge in comunione di beni o non si passi da più proprietari a uno solo tra questi.
Certamente. Ovviamente non potrà corrispondere al conducente abituale, ma la legge non vieta che l’intestatario del contratto assicurativo sia un non patentato. Ricordiamo infatti che il contraente è semplicemente chi paga il premio assicurativo.
Nella maggior parte dei casi la risposta è no. In caso di decesso dell’assicurato, solo il coniuge in comunione di beni può usufruire della stessa classe di assicurazione, a patto che abbia l’auto intestata al 100%. Ricordiamo che alla morte del contraente della polizza o del proprietario dell’auto, occorre informare tempestivamente la compagnia assicurativa e provvedere al passaggio di proprietà del veicolo a favore degli eredi entro 6 mesi dalla morte.
Certo, è possibile intestare una polizza a una società. Al momento, però, il nostro sito permette di confrontare assicurazioni con contraenti diversi da persone fisiche solo per le automobili e non per le moto.
No, il passaggio di classe da un’auto privata a una aziendale non è possibile. Per quanto riguarda la Legge Bersani, il beneficio si applica alle sole persone fisiche e non alle imprese.
Secondo la legge Bersani, se nel nucleo familiare vi è un’auto che ha maturato una classe di bonus-malus migliore della classe di ingresso iniziale (che è tipicamente la quattordicesima), assicurando un’altra auto, sia essa comprata nuova o usata, si potrà usufruire di tale classe di assicurazione, l’importante è che il contraente faccia parte dello stesso nucleo familiare. Ricordiamo che per sapere in che classe assicurativa ci si trova, è necessario verificare il contratto stipulato con la compagnia di assicurazione o consultare l’attestato di rischio online sul sito della compagnia.
Questa dicitura vuol dire che il contratto è stipulato sulla base di clausole che prevedono, a ogni scadenza contrattuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione. Infatti, in caso di incidente con colpa (malus) la classe di bonus-malus peggiora, in caso di assenza di incidenti con colpa la classe di bonus-malus migliora.
È un documento rilasciato dalla compagnia di assicurazione, che certifica la “storia assicurativa” dell’automobilista, ossia il numero di sinistri subiti o causati negli ultimi cinque anni, e riporta la sua classe di merito (la cosiddetta CU, ovvero Classe Universale). Dal 1 luglio 2015 è esclusivamente online, quindi le compagnie assicurative non sono più obbligate a spedire l’attestato cartaceo all’assicurato, ma sono tenute a trasmettere l’attestato di rischio online alla banca dati dell’ANIA, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Al momento di stipulare una nuova assicurazione auto, la compagnia acquisirà direttamente dal database tutte le informazioni necessarie.
L’attestato di rischio ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto assicurativo e quindi dal rilascio dell’attestato stesso. Tieni presente che trascorso tale periodo di tempo non potrai più mantenere la classe di assicurazione maturata, ma dovrai ripartire dalla classe più alta e quindi più costosa.
La tariffa della polizza assicurativa varia in base a diversi fattori, come:
Il costo dell’assicurazione dipende inoltre dalla presenza o meno di garanzie accessorie, come l’assicurazione kasko o l’assicurazione furto e incendio, che comportano tariffe aggiuntive rispetto alla sola polizza RCA. Ma è sempre possibile risparmiare, ad esempio provando con i preventivi online, che permettono di confrontare le varie offerte per le assicurazioni auto.
Oramai, la maggior parte delle compagnie assicurative permette di calcolare il preventivo per l’assicurazione auto direttamente sul proprio sito web. Spesso è possibile avere il preventivo inserendo il solo numero di targa, senza fornire altri dati. Un’alternativa vantaggiosa e veloce è rappresentata dai servizi di comparazione presenti online. Il nostro sito, ad esempio, cerca e compara assicurazioni diverse, consentendoti di trovare la migliore assicurazione auto per le tue esigenze.
Il costo della polizza assicurativa cambia in base alla compagnia, ma di norma, in caso di prima assicurazione, un neopatentato parte dalla 14ª classe di merito (o classe CU), cioè la più alta e quindi la più costosa. Tuttavia, con l’entrata in vigore della Legge Bersani, c’è la possibilità di aprire una nuova polizza acquisendo la stessa classe di un familiare presente nello stato di famiglia. Questo ti permetterà di risparmiare, perché potrai avere una classe di assicurazione più bassa della quattordicesima e pagare quindi un premio più basso.
No. In effetti, la copertura non parte al momento stesso del pagamento, bensì dalla mezzanotte della data di decorrenza della polizza assicurativa.
Non sempre. Per legge la compagnia non è obbligata a fornire la dilazione semestrale del pagamento, se sei interessato alla semestralizzazione del premio assicurativo verifica con la futura compagnia se è un servizio previsto. Alcune compagnie assicurative consentono inoltre di pagare l’assicurazione auto a rate, a cadenza mensile o semestrale.
Quando si è coinvolti in un sinistro, la prima cosa da fare è denunciare l’accaduto. La denuncia va fatta il prima possibile, di norma entro tre giorni. Compila il modulo blu del CID in tutte le sue parti e assicurati che venga firmato da entrambe le parti, così da agevolare i tempi di risarcimento. Contatta la compagnia e invia tutta la documentazione relativa al sinistro, incluse le eventuali richieste dei danneggiati o i documenti redatti dalle autorità pubbliche. Ti ricordiamo che, per evitare sanzioni e provvedimenti, è obbligatorio effettuare la denuncia dell’incidente anche quando hai torto.
Per denunciare il sinistro e inviare la relativa documentazione, si deve fare riferimento ai contatti e alle informazioni messe a disposizione dalla compagnia sul proprio sito internet. Solitamente, la comunicazione dell’incidente viene effettuata telefonicamente, mentre l’invio dei documenti avviene online tramite l’area riservata all’assicurato. Le procedure sono quindi più veloci rispetto alle assicurazioni tradizionali e gestibili comodamente da casa. Sempre online è possibile vedere se un’auto è assicurata, nel caso in cui il conducente dell’altro veicolo coinvolto non si sia fermato a fornire i propri estremi, basterà inserire il numero di targa sul sito del Portale dell’Automobilista per non correre il rischio di un mancato risarcimento.
Dal 1 gennaio 2013 è stata abolita la clausola del tacito rinnovo, quindi l’assicurato non deve presentare alcuna disdetta dell’assicurazione auto alla scadenza del contratto di polizza. È bene ricordare che, dopo quindici giorni dalla scadenza dell’assicurazione, non ci sarà più la copertura automatica in caso di incidente e, dal giorno successivo alla scadenza, il veicolo potrà essere soggetto a confisca se trovato a circolare senza assicurazione.
In caso di mancata risposta da parte dell’assicurazione in seguito alla presentazione di un reclamo, prova per prima cosa a rivolgerti al Servizio Clienti della compagnia o al tuo referente. Qualora non dovessero rispondere nei tempi contrattuali (solitamente 45 giorni), è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’istituto e allegando una copia del reclamo presentato alla compagnia.
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