Le auto di nuova concezione sono dotate dei più innovativi sistemi di sicurezza per proteggere i passeggeri e per arrecare il minore danno possibile ai pedoni. Nonostante tutto questo comunque deve essere assicurata un’attenzione particolare nel caso in cui debbano essere trasportati dei bambini.
Secondo quanto previsto dalla normativa del Codice della Strada, tutti i bambini di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore al metro e cinquanta di statura devono essere assicurati attraverso un apposito “sistema di ritenuta”, il seggiolino auto. Nel caso in cui il bambino inferiore ai 12 anni ma superiore al metro e cinquanta di altezza, decade l’obbligo in quanto il bambino è in grado di utilizzare le normali cinture di sicurezza del veicolo. I bambini vengono classificati in base al peso, e divisi in appositi gruppi, per ognuno dei quali è previsto un “sistema di ritenuta” apposito.
Ormai sono numerosi i produttori di seggiolini auto, fondamentale quindi assicurarsi sempre che il prodotto acquistato sia conforme alle più recenti normative. Per essere sicuri che il seggiolino abbia ottenuto l’omologazione deve essere dotato di una delle seguenti sigle: ECE R44-02, ECE R44-03, ECE R44-04. Per essere sicuri del prodotto acquistato si devono tradurre i numerosi codici che lo caratterizzano. Nel dettaglio:
ECE R44: si tratta della normativa di omologazione. 02-03-04: sta ad indicare a quale normativa si riferisce (dalla più vecchia alla più recente), con conseguente aumento degli standard di sicurezza.
L’acquirente troverà anche una combinazione di numeri che sta a rappresentare il numero progressivo di produzione. Il codice E seguito da un numero indica il marchio internazionale di omologazione ed il Paese nel quale il passeggino ha ottenuto la stessa (l’Italia è rappresentata dal numero 3). La scritta Universal vuol dire che il seggiolino è utilizzabile su qualsiasi tipologia di vettura in commercio.
Una scritta indicante un range di peso sta ad indicare per quale “gruppo” di bambini il seggiolino è utilizzabile:
– sotto i 10kg (0-9 mesi circa): Gruppo 0, deve essere montato in senso contrario al senso di marcia nel caso in cui il bambino pesi meno di 6kg (sistema detto “navicella”). La legge ne vieta il montaggio sul sedile anteriore del passeggero nel caso in cui l’auto sia dotata di airbag;
– sotto i 13kg (0-15 mesi circa): Gruppo 0+, rispettano quanto detto per il precedente gruppo, ma assicurano una maggiore protezione per la testa e per le gambe (sistema detto “ovetto”). La legge ne vieta il montaggio sul sedile anteriore del passeggero nel caso in cui l’auto sia dotata di airbag;
– tra i 9kg ed i 18kg (9 mesi a circa 4 o 5 anni): Gruppo 1, vengono montati nel senso di marcia e devono essere fissati con le cinture di sicurezza. Possono essere montati sul sedile anteriore del passeggero, ma in tale caso deve essere disattivato l’airbag, se l’auto ne è dotata.
– tra i 15kg ed i 25kg (4-6 anni circa): Gruppi 2, non sono altro che dei cuscini dotati di braccioli che devono essere ancorati mediante l’uso delle cinture di sicurezza e di un apposito sistema di ancoraggio. Possono essere montati sul sedile anteriore del passeggero, ma in tale caso deve essere disattivato l’airbag, se l’auto ne è dotata.
– tra i 22kg ed i 36kg (6-12 anni circa): Gruppo 3, non sono altro che dei cuscini senza braccioli che permettono al bambino di raggiungere l’altezza corretta per poter utilizzare in totale sicurezza le cinture di sicurezza dell’auto. Possono essere montati sul sedile anteriore del passeggero, ma in tale caso deve essere disattivato l’airbag, se l’auto ne è dotata.
Il mancato utilizzo del seggiolino, oltre a mettere a repentaglio la salute del bambino, espone anche a sanzioni. La multa applicabile varia tra i €70 ed i €285. La patente viene decurtata di 5 punti.