La Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.) ha avuto origine nel 1978 ed era un accordo, valido sul territorio dello Stato Italiano, fra le varie imprese assicuratrici. In base a questo accordo, i danni causati da un sinistro stradale potevano essere liquidati direttamente dalla propria compagnia assicuratrice.
Attualmente la CID non è più operativa, essendo stata sostituita dalla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), nel 2007, che mantiene lo stesso spirito del precedente accordo.
Constatazione amichevole: il modulo CID
Il modulo CID, chiamato anche constatazione amichevole di incidente, modulo CAI o modulo blu, è il documento da compilare in caso di sinistro. Il suo scopo è produrre un documento che dia indicazioni chiare sulle modalità in cui si è svolto il sinistro per poterlo trasmettere alle compagnie assicurative delle due parti.
Con la firma del nuovo accordo CARD, in sostituzione del precedente accordo, si è mantenuto operativo il modulo CID che è rimasto sostanzialmente invariato e pertanto continua ad essere utilizzato.
Constatazione amichevole: come compilare il modulo CID
È importante che il CID sia compilato correttamente in tutte le sue parti, per velocizzare la tempistica di risarcimento dei danni. Vediamo, brevemente, come si compila: nella parte alta del documento vanno indicati data, ora e luogo dell’incidente. A seguire si deve indicare la presenza di eventuali feriti e testimoni, oltre ai danni eventuali ad altri veicoli o cose.
Le due colonne laterali sono riservate per i dati utili ad identificare i conducenti, le polizze assicurative e i veicoli coinvolti nel sinistro.
La parte centrale, fra le due colonne di cui sopra, serve per una descrizione sommaria dell’accaduto, mentre a fondo pagina si trova un piccolo spazio in cui disegnare la scena dell’incidente, indicando la posizione dei veicoli, il punto d’impatto, il nome delle vie, eccetera. Sotto al disegno si trova lo spazio per le firme dei conducenti.
La seconda pagina contiene le caselle per l’identificazione degli eventuali testimoni e dei feriti. Le firme sono molto importanti perché indicano che quanto scritto viene condiviso da entrambi i conducenti. Se i conducenti si trovano in disaccordo sulla dinamica dell’incidente è opportuno che ognuno firmi, comunque, la propria copia che consegnerà all’assicurazione.
Constatazione amichevole: CID e garanzie accessorie
Se oltre alla normale polizza RCA sono state stipulate delle garanzie accessorie, vanno riportate al momento della compilazione del CID. In particolare per quanto riguarda la Kasko, che garantisce un risarcimento per i danni subiti dalla propria vettura.
Constatazione amichevole: il risarcimento dell’assicurazione
Per ottenere il risarcimento del danno esistono due vie: la procedura di risarcimento diretto e la procedura ordinaria. La prima è la più utilizzata. Le condizioni che devono verificarsi, per potervi ricorrere, sono le seguenti: nel sinistro devono essere coinvolti soltanto due veicoli, non si deve essere responsabili del sinistro o esserlo soltanto in parte ed entrambi i veicoli devono essere di immatricolazione italiana e assicurati in Italia. La procedura permette di ottenere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate. Inoltre, sono risarcite anche le lesioni lievi (quelle che comportano un’invalidità fino a 9 punti). Anche i passeggeri che si trovavano sui veicoli, se hanno subito ferite (anche gravi) possono essere risarciti con la procedura. Ne sono esclusi, invece, gli eventuali passanti che abbiano subito danni fisici.
La procedura ordinaria si applica in tutti i casi in cui non è stato possibile attivare quella diretta. In questo caso è necessario rivolgersi all’assicurazione del veicolo che ha causato l’incidente e richiedere il risarcimento.
Sul sito istituzionale dell’IVASS è possibile scaricare i fac-simile per entrambe le procedure.
Constatazione amichevole: i tempi per il risarcimento
Quali sono i tempi tecnici che è legittimo aspettarsi? Qui entra in gioco il C.I.D. (altrimenti detto modulo blu o C.A.I.): se i conducenti lo hanno sottoscritto insieme, l’impresa assicuratrice è obbligata a formulare la propria proposta di risarcimento entro 30 giorni dal momento in cui gli è pervenuta la richiesta per i danni al veicolo e alle cose. Il termine è di 90 giorni, invece, per i danni alle persone.
I tempi si allungano in caso contrario: per il risarcimento diventano 60 giorni per i danni a veicoli e cose, mentre rimangono invariati per i risarcimenti alle persone.
Una precisazione: i 90 giorni vengono calcolati a partire dal momento in cui viene presentato un certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione o la stabilizzazione dei postumi.
Se la compagnia assicurativa ritiene che la richiesta non sia completa di tutti gli elementi necessari, entro 30 giorni deve contattare l’interessato, indicando esplicitamente quali sono gli elementi da integrare.
Nel momento in cui l’avente diritto accetta l’importo propostogli, l’impresa ha 15 giorni di tempo per procedere con il pagamento.
Constatazione amichevole: se il CID non viene compilato
Anche nel caso in cui il CID non venga compilato, entrambi i conducenti dovranno informare la compagnia assicuratrice e lo dovranno fare per iscritto. Formuleranno, così, la “denuncia cautelativa”: la descrizione della dinamica con cui si è sviluppato il sinistro.
Nel caso non si giunga ad un accordo e si origini una controversia, se la richiesta di risarcimento non eccede i 15.000 euro è possibile ricorrere alla Conciliazione Paritetica, evitando di ricorrere al giudice.